Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 505

Ricupero operato dal comandante della nave naufragata.

In vigore dal 21 apr 1942
Fermo per il rimanente il disposto degli primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorità indicata nell' o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.
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