Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. I

Art. 417

Bagaglio non ritirato.

In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Storico versioni

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