Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 246

Pertinenze della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.
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