Codice della navigazione

Art. 1

Fonti del diritto detta navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
(Fonti del diritto della navigazione). In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
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