Codice della navigazioneTitolo QUARTO

Art. 1202

Abrogato

Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Art. 1202 Codice della navigazione) — Testo vigente | Portale Normativo