Parte III›Libro II›Titolo II
Art. 69
Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
In vigore dal 1 apr 2023
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Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali.
1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-69