Parte ILibro II

Art. 53

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

In vigore dal 31 dic 2024
. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive. 1. Nelle procedure di affidamento di cui all', comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all' salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell', in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'. 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. 4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall', comma 8, e gli aumenti previsti dall', comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-53

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