Parte III›Libro V
Art. 228
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 1 apr 2023
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Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-228