Parte ILibro VTitolo II

Art. 219

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

In vigore dal 31 dic 2024
. Scioglimento del collegio consultivo tecnico. 1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. 1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-219

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