Parte V›Libro IV
Art. 202
Cessione di immobili in cambio di opere
In vigore dal 31 dic 2024
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Cessione di immobili in cambio di opere.
1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, può prevedere:
a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-202