Parte IVLibro III

Art. 169

Procedure di gara regolamentate

In vigore dal 31 dic 2024
. Procedure di gara regolamentate. 1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all', le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all', stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli , comma 1, lettera e) e 98. 2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-169

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