Parte I›Libro III
Art. 150
Settore dei porti e degli aeroporti
In vigore dal 1 apr 2023
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Settore dei porti e degli aeroporti.
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-150