Parte ILibro III

Art. 150

Settore dei porti e degli aeroporti

In vigore dal 1 apr 2023
. Settore dei porti e degli aeroporti. 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-150

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