Parte I›Libro III
Art. 141
Ambito e norme applicabili
In vigore dal 31 dic 2024
.
Ambito e norme applicabili.
1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.
3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:
a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l';
b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli . L' si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
c) il Libro I, Parte II;
d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli ;
e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli ;
f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l';
g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l';
h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli ;
i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli , commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;
i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.
3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'.
4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209;
b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.
5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-141