CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII›Sez. II
Art. 283
AbrogatoEffetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.
In vigore dal 1 gen 2013
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-283