CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. III

Art. 2775 bis

Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari.

In vigore dal 2 mar 1997
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell', i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2775-bis

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