CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. VI

Art. 2545 septiesdecies

Scioglimento per atto dell'autorita.

In vigore dal 1 gen 2004
(Scioglimento per atto dell'autorità). L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2545-septiesdecies

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