CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V
Art. 2409 decies
Azione sociale di responsabilità.
In vigore dal 29 apr 2026
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purchè la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purchè non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'.
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2409-decies