Parte SECONDA›Titolo I›Capo VI›Sez. II
Art. 94
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
In vigore dal 24 apr 2008
Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-94