Parte PRIMA

Art. 9 bis

Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

In vigore dal 23 ago 2014
. (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). 1. In conformità a quanto disposto dagli e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-9-bis

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