Parte SECONDA›Titolo I›Capo V
Art. 66
Uscita temporanea per manifestazioni
In vigore dal 24 apr 2008
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell', commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Note all'articolo
- --------------- Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-66