Titolo VI›Capo I
Art. 66 bis
Fondi propri
In vigore dal 30 giu 2015
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli , nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-66-bis