Titolo VICapo I

Art. 66 bis

Fondi propri

In vigore dal 30 giu 2015
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli , nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-66-bis

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