Titolo III›Capo III
Art. 43
Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
In vigore dal 30 giu 2015
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-43