Titolo XVIIICapo II

Art. 311 sexies

Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale

In vigore dal 12 mar 2025
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell', comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli , comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell' o dell', comma 3, o dell', comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata. 2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell' da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro. 2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall', commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'; b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-bis dell'. 2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente. 3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall', l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione. 4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all', comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-311-sexies

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