Titolo XVII›Capo V
Art. 304
Diritto di regresso e di surroga
In vigore dal 1 gen 2006
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all', comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all', comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all', comma 4, lettera a).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-304