Titolo XVIICapo IV

Art. 296

Organismo di indennizzo italiano

In vigore dal 28 dic 2023
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l'esercizio delle funzioni di cui al all', comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all', comma 3-bis. 2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. 2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea. 2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 1, in quanto compatibili.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-296

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