Titolo XVII›Capo II
Art. 286
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
In vigore dal 28 dic 2023
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all', comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell', sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy su proposta dell'IVASS.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-286