Titolo XVI›Capo IV
Art. 259
Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
In vigore dal 23 apr 2008
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-259