Titolo XVCapo III

Art. 216 octies

Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo

In vigore dal 30 giu 2015
1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all', comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l', commi 1-bis e 1-ter. 2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all', comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all', comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-216-octies

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