Titolo XV›Capo III
Art. 216 bis
Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo
In vigore dal 30 giu 2015
1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all', comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-216-bis