Titolo XIV›Capo IV
Art. 207 quater
Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
In vigore dal 30 giu 2015
1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-207-quater