Titolo XIVCapo IV

Art. 207 quater

Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

In vigore dal 30 giu 2015
1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-207-quater

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