Titolo XIV›Capo IV›Sez. I
Art. 204
Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all', opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
1-bis. L'IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.
1-ter. L'IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-204