Titolo XIV›Capo I
Art. 189
Poteri di indagine
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all' nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L'IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo,... e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa.
L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-189