Titolo XII›Capo I
Art. 167 bis
Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In vigore dal 23 gen 2026
1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se:
a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall', comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria.
2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-167-bis