Titolo IICapo II

Art. 15

Estensione ad altri rami

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell', commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l', comma 2. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall', comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all' ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all' più elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale minimo assoluto. 2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un nuovo programma di attività conforme all'. 2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attività ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell', commi 1 o 3, e che intende estendere l'attività ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall', comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all', comma 2-ter. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell', comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata. 4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami. 5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima. 6. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all', comma 5-bis.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-15

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