Titolo I

Art. 10 bis

Utilizzo delle informazioni riservate

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell', esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità: a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario; b) irrogazione delle sanzioni; c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-10-bis

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