Titolo IIISez. IV

Art. 318 quinquies

Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore

In vigore dal 29 mag 2015
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli . 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-318-quinquies

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