Parte SESTATitolo IISez. IV

Art. 307

notificazione delle misure preventive e di ripristino

In vigore dal 29 apr 2006
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-307

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