Parte PRIMA
Art. 3
criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
In vigore dal 26 ago 2010
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-3