Parte QUINTATitolo IISez. IV

Art. 288

controlli e sanzioni

In vigore dal 19 dic 2017
1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all', comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all', comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti. Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all', comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione. 1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all', comma 2-quater, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro. 2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all', sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore o, se manca l'attestazione prevista all', il produttore e l'installatore, nei casi soggetti all', comma 1; b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all', comma 2; 3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all', comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall'; b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall' e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell', comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, purchè non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto; c) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall' e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto. 3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall', comma 2-bis, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro. 4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo... delle emissioni ai sensi dell', comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati previsti all', comma 2-ter. 5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all', comma 2-bis e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all' o i valori limite di emissione di cui all' o quanto disposto dall', impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale. 6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorità competente di cui all', comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. 7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all' è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale. 8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell', comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 8-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fornisce all'autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto. 8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell'autorità competente che ne richieda l'acquisizione. L'autorità competente richiede l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-288

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