Parte QUARTATitolo VICapo ISez. IV

Art. 261

imballaggi

In vigore dal 14 gen 2022
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all', comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo , comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. 2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all', comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all', nè adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell', comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui alì all', comma 4. 3. La violazione dei divieti di cui all', commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all', comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 4. La violazione del disposto di cui all', comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli . 4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall' della citata legge n. 689 del 1981.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-261

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo