Parte QUARTA›Sez. IV
Art. 237 undevicies
Incidenti o inconvenienti
In vigore dal 11 apr 2014
decies
(Incidenti o inconvenienti).
1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:
a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-237-undevicies