Parte QUARTA›Titolo III›Sez. IV
Art. 232 bis
Rifiuti di prodotti da fumo
In vigore dal 2 feb 2016
1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-232-bis