Art. 14

Consultazione

In vigore dal 7 nov 2021
1. L'avviso al pubblico di cui all', comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell', comma 3. 2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all' e all' commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-14

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