Parte TERZA›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 111
impianti di acquacoltura e piscicoltura
In vigore dal 26 ago 2010
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-111