Parte TERZA›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 102
scarichi di acque termali
In vigore dal 15 set 2020
1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate o, in alternativa che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell', comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purchè la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purchè vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dagli enti di governo dell'ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-102