Capo I›Sez. II
Art. 9
Partecipazione democratica elettronica
In vigore dal 14 set 2016
1. I soggetti di cui all', comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-9