Capo II›Sez. II
Art. 30
Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
In vigore dal 17 lug 2020
1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all', comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell', comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall', comma 3-bis.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-30