Capo ISez. II

Art. 3

Diritto all'uso delle tecnologie

In vigore dal 27 gen 2018
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all', comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 1-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-3

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