Capo II
Art. 23 quater
Riproduzioni informatiche.
In vigore dal 25 gen 2011
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-23-quater