Capo II

Art. 23 quater

Riproduzioni informatiche.

In vigore dal 25 gen 2011
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-23-quater

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